Art. 27.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 420-quinquies, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 420-sexies. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

          a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

          b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indi-cazione

 

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è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

          c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

      2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.
      3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

          a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

          b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

      4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.
      5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
      6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

      Art. 420-septies. - (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento). - 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-sexies il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarle, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione

 

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alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.
      2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prestazioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.
      3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.
      4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
      5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

      Art. 420-octies. - (Esito della prova. Revoca). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai

 

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servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.
      2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
      3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:

          a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

          b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

      4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta»;

          b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:

      «Art. 491-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). - 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto nell'udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies»;

          c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

      «Art. 657-bis. - (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca). - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.
      2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

 

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